Malattia mentale e detenzione: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia

Con sentenza del 27 marzo 2025, resa nel caso Niort c. Italia (ric. n. 4217/23), la Corte europea dei diritti umani ha condannato lo Stato italiano per violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), 6 §1 (diritto a un processo equo in materia civile) e 38 (obbligo di cooperare con la Corte) della Convenzione.

Il ricorrente, affetto da gravi disturbi psichiatrici fin dall’infanzia (disturbo borderline e antisociale di personalità, deficit dell’attenzione e tossicodipendenza), è stato incarcerato in vari istituti penitenziari dal 2016, con brevi periodi di detenzione presso il domicilio. Sin dall’inizio della carcerazione ha manifestato numerose condotte autolesive e tentativi di suicidio, intensificatisi a partire dal 2022. Nonostante diverse perizie e relazioni mediche abbiano posto seri dubbi sulla compatibilità tra il suo stato psichico e la detenzione, le autorità italiane hanno mantenuto il ricorrente in ambiente carcerario, ritenendolo socialmente pericoloso.

La Corte EDU ha ritenuto che lo Stato non abbia fornito un’assistenza medica appropriata in relazione alla gravità della condizione del ricorrente, violando l’art. 3 della Convenzione. In particolare:

– le autorità non hanno dimostrato di aver valutato con sufficiente rigore la compatibilità dello stato psichico del ricorrente con la detenzione;

– non è stata effettuata un’analisi approfondita della possibile alternativa alla detenzione carceraria, anche quando diversi professionisti avevano indicato esplicitamente l’inadeguatezza del regime penitenziario;

– la Corte ha osservato come il comportamento del ricorrente (autolesionismo, aggressività, rifiuto delle cure) costituisse una reazione ad un ambiente detentivo non terapeutico, e non semplicemente espressione di volontà manipolative;

– la detenzione è risultata priva di una strategia terapeutica complessiva, come richiesto dai principi affermati in Rooman c. Belgio [GC], n. 18052/11, §§ 141-148, 31 gennaio 2019.

I Giudici di Strasburgo hanno richiamato più volte la sua giurisprudenza consolidata in materia di detenuti con patologie psichiatriche: in particolare, W.D. c. Belgio (n. 73548/13), Keenan c. Regno Unito (n. 27229/95) e Jeanty c. Belgio (n. 82284/17), sottolineando che ai detenuti affetti da disturbi mentali dev’essere garantita un’assistenza specifica, continua e specialistica.

La Corte ha, inoltre, accertato la violazione dell’art. 6 §1 della Convenzione sotto il profilo civile, a causa del mancato rispetto, da parte dell’amministrazione, delle decisioni giudiziarie che imponevano l’identificazione di strutture più idonee alla condizione del detenuto. In particolare, le autorità giudiziarie italiane avevano riconosciuto formalmente l’incompatibilità tra la condizione di salute mentale del ricorrente e il regime carcerario ordinario (Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, ord. 22 novembre 2022), ma non hanno adottato alcuna misura effettiva e tempestiva con ciò privando di efficacia concreta le decisioni, frustrando così il diritto di accesso effettivo alla giustizia.

Infine, la Corte ha censurato lo Stato italiano per la mancata trasmissione di documenti essenziali richiesti nel corso del procedimento, tra cui il rapporto dell’osservazione psichiatrica ordinata nel 2021. La mancata collaborazione ha ostacolato l’accertamento dei fatti da parte della Corte, in violazione dell’obbligo di cooperazione previsto dall’art. 38 della Convenzione.

Questa decisione si colloca nel solco delle sentenze in cui la Corte EDU ha richiamato gli Stati membri al rispetto del principio secondo cui le persone con gravi patologie mentali non possono essere detenute in ambienti non terapeutici, salvo che siano garantiti standard di cura pari a quelli del sistema sanitario generale (Blokhin c. Russia, [GC], n. 47152/06, e Wenner c. Germania, n. 62303/13).

La Corte ha evidenziato come la detenzione di soggetti vulnerabili richieda una vigilanza rafforzata da parte delle autorità, nonché una valutazione approfondita e aggiornata della loro compatibilità con la privazione della libertà.

L’Unione delle Camere Penali Italiane esprime forte preoccupazione per l’ennesima condanna nei confronti dell’Italia per violazioni accertate con riferimento al trattamento meramente contenitivo delle persone detenute con disturbi psichici, s’impegna a monitorare l’esecuzione che il nostro Paese dovrà dare alla sentenza in conformità all’art 46 della Convenzione e, con l’occasione, sollecita interventi normativi e organizzativi urgenti che garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU.

Fonte: Camere Penali

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